Venerdì 29 Mar 2024

HACCP per Trasporto alimentari


Pizza, pane, farina, mozzarella, frutta, verdura. La produzione e la manipolazione di questi alimenti è controllata dalle normative italiane ed europee riguardanti la sicurezza alimentare. Dal sistema HACCP.
Ma come arrivano questi alimenti dal luogo di produzione a quello della vendita al dettaglio? Tramite mezzi di trasporto ovviamente, mezzi adibiti a portare e smistare da una parte all’altra dell’Italia, alimenti e bevande di cui ci riforniamo. Mezzi di trasporto che coprono l’area di un solo piccolo paese o magari che viaggiano in lungo e in largo per lo stivale. Mezzi che necessitano anch’essi di autocontrollo HACCP, che ne tuteli le condizioni igieniche e ne prevenga il rischio.

Nella normativa HACCP, riferendoci in particolar modo ai D. Lgs 155/97 e al Reg. CE 852/2004 l’HACCP per il trasporto alimenti occupa una parte importante alla stregua della manipolazione, della vendita.
Vediamo cosa dice a riguardo l’articolo V del Reg. CE 852/2004:

  1. i vani di carico dei veicoli e/o i contenitori      utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti      puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere i      prodotti alimentari da fonti di contaminazione e devono essere, se necessario,      progettati e costruiti in modo tale da consentire un’adeguata pulizia e      disinfezione;
  2. i vani di carico dei veicoli e/o i contenitori      non debbono essere utilizzati per trasportare qualsiasi materiale diverso      dai prodotti alimentari se questi ultimi possono risultarne contaminati;
  3. se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al      trasporto di altra merce in aggiunta ai prodotti alimentari o di      differenti tipi di prodotti alimentari contemporaneamente, si deve      provvedere, ove necessario, a separare in maniera efficace i vari      prodotti;
  4. i prodotti alimentari sfusi liquidi, granulari o      in polvere devono essere trasportati in vani di carico e/o      contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari, sui      contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente visibile ed      indelebile in una o più lingue comunitarie relativa alla loro      utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione      “esclusivamente per prodotti alimentari”;
  5. se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al      trasporto di merci che non siano prodotti alimentari o di differenti tipi      di prodotti alimentari, si deve provvedere a pulirli accuratamente tra un      carico e l’altro per evitare il rischio di contaminazione;
  6. 6 i prodotti alimentari nei veicoli e/o      contenitori devono essere collocati e protetti in modo da rendere minimo      il rischio di contaminazione;
  7. 7 ove necessario, i vani di carico dei veicoli      e/o i contenitori utilizzati per trasportare i prodotti alimentari debbono      essere atti a mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di      temperatura e consentire che la temperatura possa essere controllata.

Primi articoli della complessiva e complessa normativa sull’autocontrollo alimentare.
Per essere al passo e rispettosi di queste come delle restanti indicazioni di legge occorre dotarsi di un manuale HACCP. Il manuale HACCP è il documento che ogni attività che trasporti alimenti deve tenere con sé per aggiornare e compiere quotidianamente i necessari passi per una costante tutela della sicurezza di ciò che trasporta.
Avere a disposizione e servirsi di un manuale HACCP è fondamentale sia per chi trasporta alimenti, sia per se stesso, sia per autotrasportatori conto terzi.

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