Sabato 20 Apr 2024

HACCP per Tabaccai


La tabaccheria non è notoriamente un esercizio nel quale si usa abitualmente manipolare o vendere alimenti. Questo quanto si ritiene nella convinzione comune, quanto le persone sono abitualmente avvezze a pensare. Facile farlo, ma non è esattamente così.
La tabaccheria è invece un’attività nella quale generi alimentari sono invece trattati e per questo motivo, ogni titolare responsabile di un tale esercizio è soggetto a quanto previsto dalla normativa europea sull’autocontrollo alimentare, ovviamente a quanto ripreso dalla normativa italiana.
Al D. Lgs 155/97 e al Reg. CE 852/2004 per citarne i due maggiormente citati, cruciali, fondamentali.

L’autocontrollo per i tabaccai è quindi indispensabile, ed è doveroso per la categoria dotarsi di un manuale HACCP sul quale approntare il proprio piano di autocontrollo del rischio, dei rischi per la salubrità e l’igiene dei prodotti trattati.
Gli alimenti venduti nelle tabaccherie sono generalmente definiti dalla normativa corrente “pastigliaggi”. Rientrano in tale definizione, in tale categoria, confetti, caramelli, cioccolate, gomme, biscotti preconfezionati, bibite in lattina e tetrapak che non superino in quantità i 500ml.
La possibilità dei tabaccai di vendere tali prodotti e l’obbligo derivante da tali possibilità riguardante la normativa HACCP è inscritto nelle “Linee guida applicative del regolamento CE N. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”, un aggiornamento del 2006 del decreto europeo sopraccitato, chiave nella sicurezza alimentare. Si è espresso in questo modo:

Ambiti particolari di semplificazione. Le tabaccherie, oltre alla vendita dei generi di monopolio, possono effettuare, dietro presentazione di apposita istanza da parte del titolare della rivendita, la vendita di prodotti che rientrano nella tabella speciale per tabaccai ai sensi dell’art . 7 del D.lgs 114/98, tra cui sono compresi i pastigliaggi vari, ma anche prodotti e bibite preconfezionati. Ai sensi dei Regolamenti 178/2002 e 852/2004 CE, il tabaccaio risulta pertanto a tutti gli effetti operatore del settore alimentare e responsabile degli obblighi che ne corrispondono. Al fine di facilitare l’esercizio legittimo delle proprie attività, si ritiene necessario che le tabaccherie e le altre attività non ancora registrate ai sensi del Reg CE 852/2004 (esercizi annessi a distributori carburanti, cinema, teatri, ecc.), che effettuano la distribuzione di alimenti non deperibili che non necessitano di particolari condizione di conservazione, adempiano alle seguenti indicazioni operative gestionali ed igienico sanitarie: obbligo di Registrazione secondo le modalità definite nelle presenti linee-guida; conoscenza generale delle norme di igiene, eventualmente supportata da adeguata formazione di base del personale; mantenimento delle registrazioni inerenti l’acquisto dei prodotti alimentari per un periodo sufficientemente adeguato, predisponendo procedure per l’individuazione di tutti i fornitori, che possano consentire, se del caso, di avviare procedure di ritiro dal mercato (“linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica” volte a favorire l’attuazione del regolamento n .178/2002)”.

Indicazioni chiare, che spiegano quanto sia importante per ogni tabaccaio dotarsi di un manuale di autocontrollo HACCP, che lo guidi e lo supporti nella tutela dei prodotti alimentari trattari, della regolarità della sua azienda e della salute dei propri clienti.

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